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venerdì, Aprile 19, 2024
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Il ravvedimento operoso speciale. Caos interpretativo alle porte.

Cambiano le regole del ravvedimento operoso ma non per gli avvisi bonari già notificati ed in fase di pagamento.

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Per quanto riguarda le comunicazioni di irregolarità rilevate durante controlli formali, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso speciale. Tuttavia, non è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni per gli atti già in fase di pagamento, poiché non rientrano nella categoria degli avvisi bonari.

Il pacchetto di interventi previsto dalla legge di bilancio per il 2023, che è attualmente in fase di approvazione, non prevede la possibilità di trattare le comunicazioni di irregolarità derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Gli avvisi bonari sono comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di una preliminare analisi della documentazione presentata dall’amministrazione finanziaria durante le procedure di controllo formale.

Per questi avvisi, è prevista la possibilità di ottenere una riduzione delle sanzioni con conseguente pagamento di una quota diversa dell’importo originario delle sanzioni.

Questa opzione è tipicamente applicabile nel caso di recupero di detrazioni o di rilievi legati alla determinazione del credito di imposta ovvero per imposte pagate all’estero.

Tuttavia, ai sensi delle disposizioni in corso di approvazione, non è possibile avvalersi della procedura prevista dall’articolo 38 per gli avvisi bonari disciplinati dallo stesso articolo, che prevede la definizione delle sanzioni con una riduzione al 3%.

Inoltre, per quanto riguarda gli avvisi bonari disciplinati dall’articolo 36 ter, in caso di decadenza dal piano di rateazione alla data del 1 gennaio 2023, non sarà possibile avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dalla legge di bilancio in corso di approvazione, come specificato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge.

Le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli formali non sono oggetto di possibile sanatoria e non possono essere incluse nel cosiddetto ravvedimento speciale previsto dall’articolo 40 del disegno di legge in corso di approvazione.

Ciò è dovuto al fatto che questo tipo di sanatoria è riservata alle violazioni definibili con l’articolo 38 e con l’articolo 39, che non comprendono gli avvisi bonari emessi durante i controlli formali.

Il ravvedimento operoso speciale

Tuttavia, è possibile che le violazioni di specie possano essere sanate attraverso il ravvedimento speciale, poiché questa soluzione si riferisce alle violazioni definibili con l’articolo 38 e l’articolo 39, e quindi non comprende gli avvisi bonari emessi durante i controlli formali.

Inoltre, ai fini del ravvedimento operoso speciale, l’avvenuta contestazione da parte dell’agenzia delle entrate rappresenterebbe una causa ostativa allo stesso ravvedimento, facendo riferimento alla data di pagamento delle somme dovute fissata per il 31 marzo 2023, anziché alla data del 1 gennaio 2023. Se questo approccio è corretto, la sanatoria costerebbe l’1,67% della sanzione base, una misura più mite rispetto a quella prevista dall’articolo 38 per gli avvisi bonari da “liquidazione”.

Inoltre, questa conclusione potrebbe essere ancora più valida nel caso in cui l’amministrazione finanziaria avesse semplicemente richiesto documentazione e non avesse ancora notificato la comunicazione di irregolarità.

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