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venerdì, Aprile 19, 2024
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Prestiti tra familiari e parenti stretti. Si applica il redditometro

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Tra familiari conviventi (coniugi, genitori, figli), ma anche tra parenti stretti (fratelli, sorelle, nonni, nipoti, ecc.) è abbastanza frequente il ricorso a prestiti infruttiferi per le necessità più importanti (come ad esempio l’acquisto di un’autovettura oppure di un fabbricato da destinare ad abitazione). Tenendo in considerazione il rapporto in essere tra le parti, tali prestiti non vengono spesso in alcun modo ufficializzati rappresentando per lo più degli “impegni morali”. A tale proposito si segnala che la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 12551/2009 ha nientemeno negato il diritto alla restituzione in un caso di prestito tra coniugi motivando la disposizione con il fatto che per quanto attiene i “prestiti tra coniugi”non si tratta di veri e propri prestiti ma piuttosto di una forma di solidarietà reciproca o di mutuo soccorso sussistente tra i coniugi nella cerchia familiare.

Attualmente, tuttavia, i nuovi strumenti impiegati dall’Amministrazione Finanziaria per la ricerca di redditi imponibili non dichiarati (uno su tutti, il “redditometro”) non permettono più di affrontare questi eventi senza un riscontro anche formale (è opportuno rammentare che nel processo tributario non sono ammesse le testimonianze, e tantomeno quelle dei familiari). E’ pertanto di fondamentale rilevanza poter comprovare l’origine delle somme confluite nella disponibilità del soggetto che successivamente ha sostenuto la spesa.

Una precisa e comprovata individuazione del tipo di rapporto acceso (prestito infruttifero) permette, ulteriormente, di escludere che l’elargizione possa essere interpretata come una donazione o che il concedente possa maturare a suo favore degli interessi attivi (che risultano imponibili all’Irpef ed alle relative addizionali regionali e comunali).

E’ decisamente opportuno predisporre una scrittura privata per regolamentare, senza eccessivi formalismi, i “prestiti tra familiari”. La scrittura privata, datata e firmata da tutti i soggetti interessati, necessita altresì di una “data certa” che si può ottenere attraverso varie modalità:

  • tramite uno scambio di corrispondenza attraverso raccomandata con avviso di ricevimento senza busta;
  • inviando copia della scrittura privata come allegato a mezzo di Posta Elettronica Certificata;
  • mediante l’apposizione della data certa presso un ufficio postale, in autoprestazione;
  • facendo ricorso alla firma elettronica dell’atto (applicando la relativa marca temporale);
  • registrazione della scrittura privata presso l’Agenzia delle Entrate (e tenendo in considerazione l’eventuale assoggettamento all’imposta di registro).

La questione dell’assoggettamento ad imposta di registro per i prestiti infruttiferi tra familiari è alquanto incerta e dibattuta. Per sciogliere qualsiasi dubbio, nei casi in cui gli importi sono rilevanti, è comunque appropriato ufficializzare l’atto attraverso scambio di corrispondenza ovvero in forma epistolare, laddove chi riceve l’atto sottoscritto dal mittente lo trascrive in un altro documento, lo sottoscrive e lo rispedisce al mittente medesimo (su nessuna lettera devono essere apposte entrambe le sottoscrizioni). In questa ipotesi, la registrazione non è mai obbligatoria se non in caso d’uso (ad esempio per una sua utilizzazione in una causa dinanzi all’autorità giudiziaria).

Deve essere prestata la massima attenzione, sia nel momento di concessione che in quello di rimborso, al rispetto delle normative antiriciclaggio ed in particolare al rispetto delle limitazioni previste per l’utilizzo di contanti. Il consiglio è quello di ricorrere sempre e comunque a modalità di trasferimento fondi “tracciate” (bonifico bancario oppure assegno bancario o circolare non trasferibile). E’ maggiormente consigliabile l’utilizzo del bonifico bancario in quanto nello stesso deve essere obbligatoriamente indicata la relativa causale, mentre l’assegno (sia bancario che circolare) è di per se un titolo di credito cosiddetto “astratto”, nel senso che nello stesso non è riportato il motivo per il quale viene emesso.

L’autore di questa breve trattazione ha predisposto un modello della summenzionata scrittura privata e per ottenere ulteriori informazioni può essere contattato all’indirizzo mail indicato in calce.

fonte: http://www.finanzaeinvestimenti.it/
Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile

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