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Noleggio aeromobili. Imponibile in Italia il reddito della società estera

La Corte di Cassazione italiana ha stabilito che il noleggio di aeromobili tramite il contratto di wet lease costituisce stabile organizzazione di una impresa non residente ai fini Ires e Irap, a determinate condizioni.

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La sentenza n. 35138 del 29 novembre 2022, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, si è pronunciata sulla questione dell’imponibilità in Italia del reddito prodotto da una società estera che ha in noleggio aeromobili con equipaggio da una società italiana ed effettua voli nazionali e internazionali attraverso un contratto di wet leasing.

La sentenza ha stabilito che una società estera che svolge un’attività di trasporto aereo nella forma del noleggio wet leasing costituisce una stabile organizzazione di una società non residente, ai fini IRES e IRAP, solo se ha sul territorio italiano almeno una base di servizio con un patrimonio costituito da una flotta di aeromobili e una quota di dipendenti.

Tale struttura deve essere dotata di un grado di permanenza tale da stabilire un collegamento non episodico con il territorio italiano e deve essere in grado di generare un’attività economica indipendente da quella svolta dalla società madre.

Ai fini IVA, invece, deve essere dimostrato che la struttura organizzativa è in grado di fornire un servizio autonomo senza la partecipazione della società madre.

Cos’è il contratto di noleggio wet leasing

Il contratto di noleggio denominato wet leasing è un contratto con il quale una parte, detta locatore, si impegna a effettuare per il locatario, cioè un’altra compagnia aerea, il trasferimento di beni o persone da un luogo a un altro mediante uno o più viaggi e per un periodo di tempo determinato. Attraverso questo tipo di contratto, il locatario è in grado di aumentare la propria capacità di trasporto senza dover sostenere i costi di acquisto di un aeromobile, che sono certamente più elevati rispetto al noleggio dell’aeromobile stesso.

Il locatore mette a disposizione non solo il proprio o i propri aeromobili, ma anche uno o più membri dell’equipaggio, oltre ad assumersi la responsabilità della manutenzione dell’aeromobile e a stipulare i contratti di assicurazione necessari per l’effettuazione dei voli.

Nel caso specifico della sentenza in questione, l’Agenzia delle Entrate ha emesso diversi avvisi di accertamento nei confronti di una società con sede in Romania che svolgeva l’attività di trasporto aereo di linea di passeggeri.

Il fisco sosteneva che la società aveva effettuato voli nazionali e internazionali sulla base di contratti di noleggio wet leasing di aeromobili, stipulati con diverse compagnie aeree italiane, senza dichiarare nulla al fisco italiano.

La società contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sostenendo di non avere una stabile organizzazione in Italia e di non essere quindi soggetta al pagamento di imposte in Italia né di avere obblighi dichiarativi di alcun tipo.

Il principio della stabile organizzazione si applica anche alla tassazione internazionale dei redditi prodotti da società non residenti ed è uno dei criteri più utilizzati per determinare la giurisdizione fiscale di una società in un determinato Paese.

Il principio stabilito dalla Corte di Cassazione in tema di stabile organizzazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che, ai fini IRES e IRAP, il noleggio di aeromobili attraverso un contratto di wet lease costituisce una stabile organizzazione di una società non residente se questa ha sul territorio italiano almeno una base di servizio con una struttura di mezzi umani e tecnici con un grado di permanenza tale da stabilire un collegamento non episodico con il territorio dello Stato. Tale struttura deve inoltre essere in grado di generare un’attività economica indipendente da quella svolta dalla società madre.

È interessante notare che la stessa Corte di Cassazione, in una precedente sentenza del 2016 (n. 4493), aveva ritenuto che il contratto di noleggio wet lease non comportasse la costituzione di una stabile organizzazione ai fini IRES e IRAP, in quanto l’attività svolta dalla società estera non poteva essere considerata autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre. I

n tale decisione, la Corte aveva ritenuto che la presenza di una base di servizi in Italia non fosse sufficiente a costituire una stabile organizzazione ai fini fiscali. Tuttavia, la sentenza del 29 novembre 2022 sembra rappresentare una svolta rispetto alla precedente giurisprudenza, in quanto ritiene che la base di servizi possa costituire la stabile organizzazione se dotata di una struttura di mezzi umani e tecnici in grado di generare un’attività economica autonoma rispetto alla casa madre.

Questa decisione della Corte di Cassazione potrebbe avere importanti ripercussioni sulle società che svolgono l’attività di noleggio di aeromobili attraverso un contratto di wet lease. Infatti, se tali società hanno una base di servizio in Italia con una struttura di mezzi umani e tecnici in grado di generare un’attività economica autonoma, potrebbero essere soggette al pagamento di IRES e IRAP in Italia. Inoltre, la sentenza potrebbe avere ripercussioni sull’interpretazione del principio della stabile organizzazione anche in altri settori economici, non solo in quello del trasporto aereo.

Per le motivazioni su esposte, la sentenza della Corte di Cassazione n. 35138 del 29 novembre 2022 rappresenta una decisione di grande importanza per la tassazione internazionale dei redditi prodotti da società non residenti. La Corte ha ritenuto che la locazione di aeromobili attraverso un contratto di wet lease costituisce una stabile organizzazione ai fini IRES e IRAP se la società estera ha sul territorio italiano almeno una base di servizio con una struttura di mezzi umani e tecnici in grado di generare un’attività economica.

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