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Impatriati: niente detassazione per chi maschera la determinazione del reddito

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrante in una risposta ad un'istanza di interpello

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L’Agenzia delle Entrate vede un’ipotesi di abuso del diritto quando si crea una società unipersonale “mascherando” la modalità di determinazione del reddito per usufruire del regime agevolativo degli impatriati, e pertanto non ritiene giustificata la detassazione.

Il chiarimento arriva in risposta ad un’istanza di interpello presentata da un soggetto in possesso di doppia cittadinanza che svolge, nella sostanza, attività di consulenza finanziaria remunerata con diverse modalità e che, per esigenze personali e familiari, prospetta di trasferirsi in Italia dopo un lungo periodo di permanenza estera riacquisendo la residenza italiana dal 2021.

In relazione al comparto delle imposte dirette – scrive l’Agenzia – si osserva che nell’operazione rappresentata la costituzione di una S.r.l. unipersonale gestita dall’Istante per lo svolgimento delle attività di consulenza, al fine di limitarne la propria responsabilità patrimoniale, è seguita dall’assunzione da parte di quest’ultimo della qualifica di amministratore unico della S.r.l. unipersonale, che percepirebbe un compenso variabile per l’attività gestoria svolta pari all’85% degli utili derivanti dall’attività dell’impresa.
In veste di amministratore l’Istante, unico socio della società, è destinatario di un reddito assimilato al lavoro dipendente; tale reddito, sulla base di quanto dichiarato, è suscettibile di rientrare nel novero dei redditi di lavoro cui è applicabile il regime speciale per c.d. lavoratori ‘impatriati’ di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, regime escluso per i redditi derivanti dalla partecipazione a società commerciali e redditi di capitale.

Al riguardo – osserva l’Agenzia – l’entità del compenso, quale reddito assimilato al lavoro dipendente, è aleatoria e variabile poiché dipende esclusivamente dai risultati economici della società di cui l’amministratore è al contempo l’unico socio che, in tale veste, dovrebbe invece veder remunerato il capitale investito sotto forma di partecipazione agli utili. Il compenso è inoltre determinato in assenza di un vincolo di subordinazione dell’amministratore unico e/o assoggettamento all’altrui potere direttivo, nonché in mancanza, in relazione all’attività gestoria, di una volontà distinta rispetto a quella esprimibile dall’organo societario.

Ciò considerato, l’articolata serie di operazioni prospettata consente all’Istante di veicolare la maggior parte degli utili prodotti dalla società sotto forma di corrispettivo per i servizi amministrativi (e per la parte residua sotto forma di utili, se distribuiti), e quindi come reddito assimilato al lavoro dipendente al mero fine di consentire l’accesso alla tassazione ridotta prevista dal regime agevolato dei lavoratori c.d. impatriati ex articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015. Tale tassazione ridotta si traduce in un vantaggio fiscale, derivante dal cospicuo abbattimento dell’imponibile fiscale su cui applicare le aliquote progressive IRPEF (abbattimento pari al 70%), rispetto alla ritenuta a titolo di imposta del 26% applicata all’intero ammontare dei redditi di capitale. Detto vantaggio è da qualificarsi come indebito, poiché tradisce – attraverso la preordinata costituzione delle condizioni di accesso – la ratio sottesa alla norma agevolativa richiamata, la cui applicazione è esclusa per i redditi di capitale. Per ciò che riguarda gli ulteriori elementi che concorrono a costituire la fattispecie di abuso del diritto, si osserva che l’operazione prospettata appare priva di sostanza economica in quanto inidonea a produrre effetti significativi derivanti dal descritto vantaggio fiscale.

“Lavoratori impatriati” è un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia.

E’ applicabile quando sussistono due presupposti:

  • il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni
  • l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

La legge di bilancio 2021 ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficiando del regime per i “lavoratori impatriati”, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% – a seconda dei requisiti posseduti – dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. La misura non si applica agli sportivi professionisti.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 ha stabilito che l’opzione per fruire della proroga del regime agevolato è effettuata mediante il versamento, senza possibilità di compensazione, con il modello F24 dell’importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente.

I soggetti per cui l’ultimo anno di fruizione del regime per “i lavoratori impatriati” è stato il 2020, effettuano il versamento entro il  30 agosto 2021.

Gli altri soggetti effettuano il versamento entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione del regime per “i lavoratori impatriati”. Effettuato il versamento, i lavoratori dipendenti chiedono al datore di lavoro di fruire dell’agevolazione mediante un’apposita richiesta scritta.

Stefano Colombetti
Stefano Colombettihttps://www.studiolegalecolombetti.it/
Si occupa di diritto civile, penale ed amministrativo sia in ambito giudiziale avanti Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, T.a.r., Consiglio di Stato e Corte di Cassazione, sia nella definizione stragiudiziale delle controversie. Collabora dal 2006 con il Prof. Avv. Ernesto Stajano del Foro di Roma. Ricopre numerosi incarichi con nomina del Tribunale di Milano e di Busto Arsizio quale Delegato alla vendita di immobili sottoposti ad esecuzione, immobili all'asta e quale Amministratore di Sostegno e Tutore; è stato altresì nominato Corrispondente Culturale della Mediterranean Academy of Culture, Tourism and Trade (MACTT), ONG di diritto Maltese ed è fondatore di un Club Rotary in Milano.
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