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Grandi frodi IVA: responsabilità e punibilità

Cosa prevede la direttiva c.d. P.I.F. appena recepita nel nostro ordinamento

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Oggi, 30 luglio 2020, entrano in vigore rilevanti novità in materia penal-tributaria e “231”: è quanto consegue dal d.lgs. 75/2020, pubblicato in G.U. il 15 luglio scorso e che recepisce la direttiva europea nota come P.I.F., prevedendo, tra le disposizioni di più immediato impatto per le imprese, la responsabilità amministrativa da reato per le grandi frodi IVA e la punibilità dei suddetti illeciti penaltributari anche se solo tentati.

Ma ecco cosa prevede la direttiva c.d. P.I.F. appena recepita nel nostro ordinamento, a seguito del conferimento, con legge n. 117/2019, di delega al Governo, nonché dell’approvazione definitiva del relativo decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso 6 luglio.

Si tratta della direttiva europea 2017/1371, che nell’ambito del “la lotta contro le frodi e le altre
attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” dispone norme minime per la definizione di reati e sanzioni, non solo con riferimento alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, qualora gli illeciti siano stati commessi da parte dei soggetti apicali, ovvero a seguito dell’omissione di controlli da parte dei vertici sui subordinati. Inoltre, la direttiva ne prevede la punibilità anche a titolo di tentativo.

In questo contesto, primaria attenzione è dedicata alle frodi “in materia di entrate derivanti dalle
risorse proprie provenienti dall’IVA”, ovvero alle ipotesi di sottrazione di risorse finanziarie che l’UE dovrebbe percepire attraverso la corresponsione dell’IVA.

In relazione alle suddette, la direttiva obbliga a irrogare una sanzione penale (che deve ammontare nel massimo a non meno di quattro anni di reclusione) alle frodi IVA “gravi”, requisito che il legislatore europeo ritiene integrato quando le suddette azioni o omissioni, oltre a essere intenzionali, abbiano carattere transfrontaliero (e dunque siano connesse al territorio di due o più Stati UE), nonché comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro.

Questo è un estratto dell’approfondimento pubblicato dallo studio legale Loconte&Partners. Per consultare il documento completo vai al seguente link:

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