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Accertamento su evasione. Il conto dell’azienda è salvo.

Il conto corrente bancario dell'azienda dell'evasore fiscale non è sequestrabile, anche se ha la delega a operare in banca.

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Il conto corrente bancario dell’azienda dell’evasore fiscale non è sequestrabile, anche se ha la delega a operare in banca. Dev’essere dimostrato che l’amministratore usa il conto per scopi personali.

Questo il principio che è stato definito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 46246 del 7 dicembre 2022, ha accolto il ricorso di un manager che si era opposto contro il sequestro sui conti della sua società.

Con un’articolata motivazione la Suprema Corte hanno spiegato che la sola delega a operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri, non basta a configurare l’ipotesi di “disponibilità” richiesta dall’art. 322-ter cp ai fini dell’ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.

I Supremi giudici hanno confermato questo principio ma con delle precisazioni: che se il denaro è dell’azienda di cui la persona fisica è amministratore è necessario verificare la sussistenza di altri elementi che dimostrino l’effettiva “disponibilità” in capo all’accertato.

L’amministratore dell’azienda, infatti, è evidentemente autorizzato ad utilizzare il conto della società nell’ambito delle sue mansioni, con la conseguenza che le risorse economiche non sono tecnicamente nella sua “disponibilità” essendone lui, appunto, un semplice gestore.

La delega ad operare sul conto dell’azienda.

Altro passaggio chiave delle motivazioni alla base della sentenza riguarda proprio le “disponibilità”, come spiega anche il quotidiano economico ItaliaOggi, che consistono nella relazione della signoria di fatto dell’indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto privato, possono essere desunte anche dalla titolarità di una delega a operare su conti correnti o altri rapporti bancari, sebbene la delega non possa ritenersi da sola elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss’altro che per l’esistenza del negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell’attività svolta al delegante.

Da ciò deriva che deve sempre essere valutato il contenuto della delega, per verificare l’esistenza di eventuali limiti; tuttavia, anche laddove non vi siano limiti, è pur sempre necessario provare elementi che il denaro sia stato usato dall’Amministratore per scopi personali. Ora la causa tornerà al Tribunale d’appello, che avrà il compito di rivalutare la sua decisione di confermare il sequestro.

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