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Docenza soggetta ad IVA se non è per istituti, scuole e università

La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di un ente

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Si applica l’Iva in misura ordinaria per i corrispettivi percepiti dall’attività di docenza svolta da relatori indipendenti forniti di partita Iva, diversi dagli enti strumentali e dalle Saf (scuole di alta formazione), in base ad accordi di cooperazione, convenzione, collaborazione con Ordini territoriali aventi lo status di enti pubblici.

Il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 457 del 7 luglio 2021, relativa all’istanza di un ente, il quale precisava che le attività formative, svolte dai singoli relatori, sono operate sotto la direzione, il controllo e la responsabilità degli Ordini territoriali, tenuti a garantire, essendone responsabili, i contenuti delle attività formative stesse e il riscontro dell’effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi formativi. I corsi in argomento sono organizzati direttamente dagli Ordini territoriali, nei confronti dei quali il singolo relatore emetterà successivamente fattura per la prestazione professionale resa.

Pertanto, in base ai principi di carattere generale concernenti l’ambito applicativo dell’esenzione Iva prevista per le attività didattiche di formazione e aggiornamento professionale, l’istante ritiene che i corrispettivi percepiti dai singoli relatori siano esenti da Iva in quanto eventi formativi svolti sotto la direzione e il controllo dell’Ordine, e come tali integranti il requisito del riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, come richiesto dalle norme di esenzione (articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva Ue n. 112/2006 e articolo 10, primo comma, n. 20), del Dpr n. 633/1972).

L’Agenzia delle Entrate, invece, non è dello stesso parere, poiché le prestazioni effettuate da singoli relatori nei confronti dell’ente organizzatore del corso devono essere assoggettate a Iva nella misura ordinaria nel caso in cui i relatori siano dotati di partita Iva in quanto professionisti, per cui l’attività di docenza viene attratta nella sfera dell’attività professionale esercitata, oppure nel caso in cui i relatori, pur non essendo professionisti, svolgono l’attività di docenza in maniera abituale, in applicazione dell’articolo 5 del decreto Iva.

In particolare l’esenzione di cui all’articolo 10, n. 20), si applica quando gli incaricati dell’esecuzione dei corsi provvedono all’effettuazione di operazioni che concretizzano, nella loro globalità, l’esecuzione di corsi di formazione, di aggiornamento o di riqualificazione resa da scuole, istituti o altri organismi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi (risoluzione n. 100/2005). L’esenzione non trova applicazione, in pratica, quando i soggetti incaricati provvedono all’effettuazione di singole prestazioni. Pertanto, le eventuali prestazioni rese all’Istituto da docenti esterni, dotati di partita Iva, devono essere assoggettate all’imposta nella misura ordinaria.

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