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Crisi d’impresa: la gestione diventa “self service”

Rinviata la riforma fallimentare che si apprestava ad entrare in vigore

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L’imprenditore in crisi potrà effettuare una sorta di “auto-diagnosi” sul sito delle Camere di Commercio e invocare l’aiuto, volontario, di un esperto negoziatore: non più una lunga mano del tribunale, ma un consulente specializzato, scelto in un albo ad hoc e nominato da una commissione indipendente. E’ questa la novità più rilevante del decreto che rinvia l’entrata in vigore della riforma fallimentare.

Finalmente, dunque una buona notizia: non solo il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), ma anche, e soprattutto, la fine del sistema “poliziesco” di allerta esterno, che secondo il testo pronto a diventare legge prevedeva un approccio coercitivo dell’Organismo di composizione della crisi d’impresa (Ocri) che sarebbe stato attivato dalle denunce presentate dal collegio sindacale o dagli enti previdenziali e agenzia delle entrate.

Le novità sono arrivate grazie al lavoro della Commissione presieduta dalla Prof.ssa Ilaria Pagni, nominata dal Ministro Cartabia e costituita per elaborare proposte di interventi in materia di processo civile. La commissione ha recepito queste ultime disposizioni in materia di crisi d’impresa e insolvenza con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 agosto.

Le nuove disposizioni si distinguono dalle precedenti, anzitutto, per l’assenza di toni e termini giustizialisti e intimidatori riguardo l’utilizzo degli strumenti di composizione alternativi al fallimento.

Inoltre, nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, e solo quando sussiste probabilità di insolvenza gestisce l’attività in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria.

Lo stesso imprenditore deve poi informare preventivamente l’esperto nominato per la negoziazione assistita, per iscritto, del solo compimento di atti di straordinaria amministrazione e dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. Mentre l’esperto, che non ha poteri coercitivi obbligatori e non è tenuto a presentare denunce in tribunale, potrà intervenire per bloccare le intenzioni dell’imprenditore soltanto quando queste possono compromettere il risarcimento dei creditori, le trattative in generale o le prospettive di risanamento. Non c’è che dire: per le imprese in difficoltà, dopo le difficoltà vissute nel periodo emergenziale, arriva un vero sospiro di sollievo.

Giovanni Guarise
Giovanni Guarise
Giornalista professionista dal 2010. Nel corso degli anni da freelance ha dedicato particolare attenzione al mondo della Piccola e Media Impresa con approfondimenti, focus e attività di comunicazione.
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