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domenica, Aprile 28, 2024
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Corte Suprema irlandese. La procedura di ratifica del CETA è incostituzionale

La Corte Suprema irlandese, con una maggioranza di 4 a 3, ha stabilito che sono necessarie modifiche legislative prima che il governo possa ratificare l'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l'Unione Europea e il Canada.

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La Corte Suprema irlandese ha dichiarato che gli emendamenti sarebbero necessari per conferire ai tribunali irlandesi il potere di rifiutare le assegnazioni CETA se queste compromettessero l’identità costituzionale del paese, i principi fondamentali o gli obblighi dell’UE.

Il deputato Patrick Costello, membro del Partito dei Verdi della coalizione di governo, aveva contestato il piano del governo di ratificare il CETA, sostenendo che il suo meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-stato incide sulla sovranità giuridica e legislativa dello Stato, e quindi è necessario un referendum.

La decisione della corte suprema, come riportato anche dal Ceta Business Network, è arrivata dopo un esame dettagliato delle questioni, che copre 476 pagine, in cui i sette giudici hanno presentato le loro diverse prospettive.

Le controversie investitore-stato sono esaminate dal tribunale CETA, che può emettere risarcimenti vincolanti contro lo stato per violazioni dell’accordo.

Questi lodi sono trattati come lodi arbitrali ai sensi delle Convenzioni di New York o ICSID, entrambe incorporate nel diritto interno irlandese attraverso l’Arbitration Act del 2010. In questo quadro, i lodi ICSID hanno un’applicabilità praticamente automatica in Irlanda.

Tuttavia, il giudice Hogan ha sostenuto che l’applicazione delle assegnazioni CETA attraverso l’Atto del 2010 amplierebbe incostituzionalmente l’ambito di tale atto. L’Atto aveva lo scopo di dare effetto ai lodi arbitrali convenzionali, in cui lo stato acconsente alla risoluzione esterna delle controversie in specifici contratti commerciali. Al contrario, il CETA sottopone lo Stato a un meccanismo ISDS generale ai sensi di un trattato multilaterale.

La Corte Suprema irlandese ritiene che possa esserci conflitto con la Corte di giustizia

Altri tre giudici della Corte Suprema (Dunne, Baker e Charleton) hanno anche sottolineato che lo stesso insieme di fatti, come una presunta violazione del trattamento giusto ed equo, potrebbe essere utilizzato per presentare un reclamo contro lo Stato sia ai sensi della legge irlandese che del CETA.

Per perseguire un reclamo CETA, i procedimenti nazionali devono essere interrotti, il che significa che i tribunali irlandesi perderebbero giurisdizione su tale controversia.

La maggioranza dei giudici della Corte Suprema, guidata dal giudice Dunne, ha concluso che questa giurisdizione parallela e l’esecutività quasi automatica dei lodi violano la sovranità giuridica dello Stato. Nel parere 1/17, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che il meccanismo ISDS nell’accordo CETA non compromette l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’UE.

In particolare, la corte ha osservato che l’articolo 8.31.2 dell’accordo afferma che il tribunale CETA può considerare il diritto interno solo come un dato di fatto e in conformità con le interpretazioni nazionali prevalenti.

Ciò ha convinto la CGUE che il suo ruolo di interprete definitivo del diritto dell’UE non sarebbe stato messo in discussione. Tuttavia, i giudici Hogan e Baker hanno espresso scetticismo sul fatto che il tribunale CETA possa ancora ignorare o interpretare male la legge dell’UE o irlandese. Contrariamente alla CGUE, hanno criticato la mancanza di qualsiasi struttura per il dialogo tra il Tribunale CETA e i tribunali nazionali.

La CGUE ha concluso che il tribunale CETA non poteva mettere in discussione il livello di protezione dell’interesse pubblico stabilito dal legislatore dell’UE e sei giudici irlandesi hanno anche respinto le argomentazioni avanzate dal deputato dei Verdi Patrick Costello secondo cui l’accordo avrebbe avuto un effetto di “raffreddamento legislativo”, in primo luogo sulla base della separazione costituzionale dei poteri irlandese.

Alcuni giudici hanno ritenuto inappropriato che la Corte Suprema irlandese prendesse persino in considerazione un potenziale “legislative chill” (ad es. Justice Dunne, parr. 249-261).

Il testo spiega che alcuni commentatori ritengono che la CGUE abbia una forma di sovranità “giurisdizionale negativa” o “esterna” attraverso il suo principio di autonomia, e confronta questo con l’approccio della maggioranza irlandese e come si collega all’architettura costituzionale dell’Unione.

La CGUE ha sottolineato che la sua capacità di avere l’ultima parola interpretativa sul diritto dell’UE è importante per il corretto funzionamento dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Una minoranza di tre giudici considerava i poteri interpretativi del comitato misto del CETA una violazione della “clausola di sovranità” dell’Irlanda e sosteneva che la possibilità che un organismo esterno modifichi il testo del CETA senza il consenso irlandese o il contributo parlamentare offende la natura democratica dello Stato e la sovranità legislativa ceduta.

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