Il Decreto Rilancio contiene, all’articolo 25, la nuova misura dei contributi a fondo perduto per le imprese. Sono previste significative novità , tanto nei requisiti (è necessario aver subito importanti cali di attività ) che nelle modalità di richiesta ed erogazione, spettante all’Agenzia delle Entrate (e non più all’INPS) attraverso un’istanza telematica presentata dai richiedenti.
Il fondo perduto spetta a:
- Tutti i soggetti che conseguono reddito di impresa, in qualunque forma giuridica (individuali, società di persone, società di capitali, ma anche enti non commerciali, nell’ambito delle eventuali attività commerciali svolte);
- i professionisti titolari di partita IVA (salve le diverse eccezioni sottoelencate);
- i soggetti titolari di reddito agrario con partita IVA.
Sono esclusi esplicitamente:
- i soggetti la cui attività risulti cessata al 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni;
- i professionisti iscritti alla gestione separata (che, oltre ai 600 euro di aprile, se rispettano le condizioni previste godono del bonus 1000 euro Inps di cui al comma 2 dell’art. 89);
- i lavoratori dello spettacolo (che fruiscono per aprile e maggio dell’indennità da 600 euro di cui al comma 9 dell’art. 89);
- i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti alle casse di previdenza di diritto privato (ordini professionali).
I commi 3 e 4 dettano le condizioni per l’ammissione al contributo:
- che i ricavi (o compensi) siano stati non superiori a 5.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (il 2019 per quelli con periodo coincidente all’anno solare);
- che la somma del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019 (oppure che l’attività sia iniziata a partire dal 1° gennaio 2019, nel qual caso il contributo spetta comunque, almeno nella misura minima).
il fondo perduto ottenibile è determinato sulla base della differenza tra l’ammontare di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto a quelli di aprile 2019. In particolare, a seconda del livello di ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, il contributo si determina applicando a tale differenza la percentuale che segue:
- il 20% per soggetti con ricavi e compensi (conseguiti nel 2019 per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non superiori a 400.000 euro
- il 15% per soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e non superiori ad euro 1.000.000
- il 10% per soggetti con ricavi superiori ad euro 1.000.000 e non superiori ad euro 5.000.000.
In ogni caso, all’avente diritto spetta un importo minimo determinato in euro mille per le persone fisiche e duemila per le persone giuridiche. Può essere utile un esempio: ipotizziamo un’impresa con ricavi 2019 annui per euro 800.000 (fascia b. – 15%) che presenti ricavi nel mese di aprile 2019 per euro 85.000 ma ricavi in aprile 2020 per euro 35.000; in questo caso l’impresa avrà diritto ad un contributo a fondo perduto pari ad euro 7.500 (decremento 50.000 x 15%). Attenzione che il comma 3 precisa che la nozione di ricavi include soltanto le voci relative alla cessione di beni e servizi oggetto dell’attività dell’impresa o delle relative materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili. Sono esplicitamente esclusi tutti gli altri componenti positivi quali quelli derivanti da cessione di beni strumentali, azioni e quote, strumenti finanziari, indennità , contributi. Il contributo non è soggetto ad Irap né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.