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martedì, Aprile 30, 2024
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Scalfito il segreto sull’antiriciclaggio: Il garante chiede più trasparenza delle banche verso i clienti

Le recenti decisioni del Garante impongono alle banche di essere trasparenti e mitigare il segreto con i clienti e di rivelare informazioni di pubblico dominio raccolte sul loro conto.

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Due importanti decisioni del Garante della Privacy (n. 128 e n. 129, entrambe datate 13 aprile 2023) sul segreto nelle attività antiriciclaggio, hanno stabilito un importante principio: le banche devono rivelare ai propri clienti i dati raccolti sul loro conto se le informazioni sono di pubblico dominio.

Queste informazioni possono essere costituite, ad esempio, da articoli di giornale diffusi sul web o da sentenze pubblicate sul sito della Corte di Cassazione. In tali casi, le banche non possono trincerarsi dietro le limitazioni imposte dalla normativa antiriciclaggio (come gli articoli 23 del GDPR, 39 del d.lgs. 231/2007 e 2-undecies del codice della privacy). L’utente ha il diritto di conoscere tali informazioni e le banche devono essere trasparenti al riguardo.

Le due decisioni del Garante, sul segreto relativo alle attività antiriciclaggio, sono state emanate in seguito a casi concreti che si verificano spesso nella pratica bancaria. Nel primo caso, un vecchio cliente di una banca è stato invitato a restituire la sua carta di credito senza una spiegazione dettagliata, ma facendo riferimento a notizie negative apprese dalla banca stessa.

Si trattava di informazioni riguardanti indagini sul cliente per falsità e truffe ai danni di un ente pubblico, trovate su giornali online. Nel secondo caso, i dipendenti di una banca hanno sconsigliato a un cliente di richiedere un prestito senza specificare le ragioni precise. In questo caso, il conto del cliente era bloccato a causa di allarmi derivanti da sentenze di condanna consultabili sul sito della Corte di Cassazione e da articoli di stampa.

In entrambi i casi, i clienti hanno presentato un reclamo al Garante della Privacy, che ha affrontato le complessità interpretative di questa materia. Nel suo ragionamento, il Garante ha affermato che non tutte le informazioni raccolte per finalità antiriciclaggio devono essere mantenute segrete nei confronti degli interessati.

Il segreto sulle attività di antiriciclaggio e l’incertezza normativa.

È vero che l’articolo 39 del decreto legislativo n. 231/2007 vieta la divulgazione agli interessati delle segnalazioni e delle indagini in materia di riciclaggio. Tuttavia, secondo il Garante, le banche non possono automaticamente rifiutarsi di fornire le informazioni di cui dispongono, invocando la necessità di preservare la riservatezza ed il segreto dell’utilizzo delle informazioni stesse ai fini antiriciclaggio. Il problema in situazioni come quelle esaminate risiede nella mancanza di chiarezza delle norme, che porta a comportamenti sempre soggetti a possibili contestazioni successivamente.

Per attenuare questa incertezza, l’unica soluzione è fare riferimento alle pronunce ufficiali delle autorità, come le decisioni del Garante, da cui le banche possono trarre regole concrete di comportamento. Nel caso di informazioni provenienti da testate giornalistiche, accessibili a tutti e note anche all’interessato, o da banche dati della Corte di Cassazione liberamente accessibile online, la comunicazione di tali informazioni non costituisce una violazione del segreto e della riservatezza riservatezza o segreto, che potrebbe danneggiare concretamente l’interesse generale tutelato dalle disposizioni sulla lotta al riciclaggio, come richiesto dall’articolo 2-undecies del Codice della privacy per giustificare la limitazione del diritto di accesso del correntista. In questi casi, il cliente ha il diritto di sapere il motivo per cui gli viene negato un prestito o revocata la carta di credito.

Nonostante la chiarezza delle decisioni del Garante, in entrambi i casi analizzati non sono state irrogate sanzioni, poiché si è riconosciuta la complessità del quadro giuridico imposto agli operatori finanziari e le inevitabili incertezze interpretative e applicative. Ciò dimostra che la materia dell’antiriciclaggio è ancora soggetta a discussioni e approfondimenti per garantire una maggiore chiarezza e coerenza normativa.

Le decisioni del Garante rappresentano un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei clienti bancari. La trasparenza e l’accesso alle informazioni raccolte sono elementi fondamentali per garantire una corretta relazione tra le banche e i loro clienti. È essenziale che le banche si conformino a tali principi e si impegnino a fornire tutte le informazioni necessarie agli interessati, quando queste sono di dominio pubblico.

Queste decisioni rappresentano anche un monito per le banche affinché si adattino alle esigenze della normativa antiriciclaggio e sul segreto delle informazioni raccolte, senza però ledere i diritti dei loro clienti. È responsabilità delle istituzioni finanziarie trovare un equilibrio tra la tutela della riservatezza e la trasparenza verso i propri clienti, garantendo al contempo un’efficace lotta al riciclaggio e alle attività illecite.

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