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Controlli fiscali: gli iscritti AIRE non sono esclusi

La Cassazione accoglie una contestazione dell'Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha contestato a una persona iscritta all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) la violazione delle regole sul monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all’estero, per aver omesso la presentazione dell’apposito quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Il contribuente ha resistito all’atto impositivo, dichiarando di essere residente in Spagna e di aver qui trasferito il proprio centro degli affari e degli interessi. Il ricorso è stato accolto dai giudici di prime cure e la sentenza è stata confermata in appello. Qui il giudice di merito ha ritenuto provata la circostanza della residenza all’estero perché in Spagna, dove aveva una abitazione di proprietà, la famiglia del contribuente aveva stabilito il centro degli affari e degli interessi, molti anni addietro rispetto al periodo d’imposta oggetto di contestazione.

L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia impugnato la decisione della Ctr lamentando violazione degli articoli 2, del Tuir, e 43, del codice civile, per avere la Ctr fondato la propria decisione esclusivamente sull’esistenza di una dimora abituale del contribuente in Spagna, senza valutare congiuntamente gli elementi di fatto sulla base dei quali era ragionevole presumere che lo stesso contribuente avesse mantenuto in Italia il proprio domicilio.

La Corte di Cassazione, infine, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso avanzati dall’amministrazione finanziaria e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Secondo la Cassazione, “l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali” (cfr Cassazione n. 16634/2018). In altri termini, al di là della formale residenza stabilita fuori dal territorio nazionale, il contribuente sarà considerato fiscalmente residente in Italia ove venga provato, in sede amministrativa o giudiziale, che egli abbia qui mantenuto o stabilito il proprio domicilio civilistico.

Il caos per i cittadini italiani all’estero, dunque, continua, e urge un intervento del legislatore per chiarire e dare certezza, così da ridurre anche il contenzioso tributario.

Stefano Colombetti
Stefano Colombettihttps://www.studiolegalecolombetti.it/
Si occupa di diritto civile, penale ed amministrativo sia in ambito giudiziale avanti Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, T.a.r., Consiglio di Stato e Corte di Cassazione, sia nella definizione stragiudiziale delle controversie. Collabora dal 2006 con il Prof. Avv. Ernesto Stajano del Foro di Roma. Ricopre numerosi incarichi con nomina del Tribunale di Milano e di Busto Arsizio quale Delegato alla vendita di immobili sottoposti ad esecuzione, immobili all'asta e quale Amministratore di Sostegno e Tutore; è stato altresì nominato Corrispondente Culturale della Mediterranean Academy of Culture, Tourism and Trade (MACTT), ONG di diritto Maltese ed è fondatore di un Club Rotary in Milano.
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