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La cessione dei crediti d’imposta

Il Decreto Rilancio riconosce ai soggetti beneficiari dei crediti d’imposta la facoltà di optare per la cessione, anche parziale.

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Come noto, per fronteggiare la crisi di liquidità conseguente alle misure adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica sono state introdotte specifiche agevolazioni fiscali sotto forma di crediti d’imposta, quali il credito d’imposta per “botteghe e negozi” e quello per la locazione di immobili commerciali e per l’affitto di azienda, il credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione degli ambienti di lavoro nonché per l’adeguamento degli stessi.

L’art. 122 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto Rilancio” riconosce ai soggetti beneficiari dei
crediti d’imposta anzidetti, in luogo dell’utilizzo diretto, la facoltà di optare per la cessione, anche parziale, dei crediti ad altri soggetti; i cessionari possono utilizzare il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.


Con il provvedimento prot. n. 250739/2020, emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 1°
luglio scorso, sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione di taluni crediti d’imposta riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

In particolare, il provvedimento suindicato riguarda la cessione del credito d’imposta per le spese sostenute per la locazione di immobili commerciali da botteghe e negozi nonché per il credito d’imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d’azienda.

Con provvedimento prot. n. 250739 pubblicato lo scorso 1° luglio, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le
modalità di attuazione delle disposizioni relative alle cessioni del:

  • credito d’imposta per botteghe e negozi;
  • credito d’imposta per locazione di immobili non abitativi e per affitto d’azienda.

La comunicazione dell’avvenuta cessione del credito d’imposta dovrà essere effettuata dal 13 luglio
2020 al 31 dicembre 2021 a cura dei soggetti che hanno maturato il credito, quindi a cura del cedente, utilizzando, a pena di inammissibilità, esclusivamente le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito web di Agenzia delle entrate; è stato precisato che la funzione sarà di trasmissione sarà estesa successivamente anche al canale degli intermediari abilitati Entratel.

Questo è un estratto dell’approfondimento pubblicato dallo studio legale Loconte & Partners. Per consultare il documento completo vai al seguente link:

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