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mercoledì, Dicembre 11, 2024
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Escluse dagli appalti le imprese non in regola con tasse e contributi

Confermata la nuova disposizione prevista dal Decreto Semplificazioni, in fase di conversione in legge

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Il Decreto Semplificazioni, approvato in questi giorni al Senato, ha confermato l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici delle imprese e dei professionisti che non abbiano ottemperato al versamento di tasse e contributi.

Nella fattispecie, il legislatore attribuisce alla stazione appaltante (l’ente che indice la gara pubblica) la facoltà di poter escludere la partecipazione di un operatore economico (un impresa che aspira all’esecuzione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura sottoposti a procedura di gara) nel caso in cui si venga a conoscenza e si possa dimostrare con sufficienza di prove che lo stesso operatore non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, anche non definitivamente accertati.

Il mancato pagamento posto ad oggetto dell’esclusione deve assumere un certo rilievo e rappresentare una violazione di tipo grave, secondo però i criteri fissati dalla stessa normativa, che almeno nella parte fiscale fanno riferimento a importi non versati. Per grave violazione di natura tributaria, quindi, viene inteso un omesso versamento di imposte e tasse di ammontare superiore all’importo indicato nei commi 1 e 2-bis, dell’art. 48 del dpr 602/1973 (diecimila euro), mentre la grave violazione di natura contributiva si verifica in particolare con il mancato rilascio del Durc, il documento unico di regolarità contributiva, che attesta il regolare versamento dei contributi di un lavoratore dipendente.

A destare preoccupazione, in questa disposizione è in particolare il potere che di fatto viene conferito ad alcuni enti pubblici nel determinare l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla gara di appalto.

Esclusione che potrebbe essere decretata, ad esempio, per la semplice ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un semplice avviso di accertamento che alla fine potrebbe rivelarsi infondato.

In merito alla regolarità contributiva, invece, le imprese rischiano di trovarsi nelle mani delle azioni intraprese dai soggetti autorizzati al rilascio del Durc: INPS, INAIL e la Cassa Edile competente territorialmente. La situazione sembra poi resa ancor più complessa dalla nota n. 553/2020, con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha precisato che “la proroga di validità fino al 29/10/2020, per i Durc in scadenza dal 31/01/2020 al 31/07/2020, non è applicabile negli appalti e, nello specifico, con riferimento alle procedure di affidamento degli appalti pubblici“. Cosa significa tutto questo? Che il Durc deve essere prodotto non soltanto dalle imprese che intendano partecipare a nuove procedure di gara, o anche soltanto agli affidamenti diretti, bensì da tutti i soggetti che partecipano a procedure in corso, ma che non sono state ancora concluse, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, e che prima di esso non contemplavano la presentazione del Durc come elemento di esclusione. Non basta dunque rispettare le norme nella presentazione dei documenti necessari per candidarsi a una gara: il rischio di esclusione incombe anche successivamente, a gara in corso, per norme sopravvenute che inaspriscono i criteri.

La perplessità delle imprese legata a questa norma, sulla quale il Governo ha posto la fiducia togliendo al Parlamento la possibilità di approvare misure correttive, è infine l’ampia discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nel decidere l’esclusione di un aspirante partecipante all’appalto. Questo potrebbe creare nel Paese situazioni disomogenee di giudizio in grado di minare le pari opportunità da garantire alle aziende in un libero mercato.

Ora il Decreto Semplificazioni passa alla Camera dei Deputati, con l’auspicio che almeno in questa sede qualche misura correttiva sia possibile per consegnare alle imprese una linea più chiara e trasparente nelle misure di contrasto all’evasione.

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