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Dirigenti fasulli. Dopo la CTP di Napoli anche quella di Bari da ragione al contribuente

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Dopo la CTP di Napoli anche quella di Bari conferma la sentenza della Corte Costituzionale: se il preposto alla firma degli atti, per conto dell’Agenzia delle Entrate, non ha la delega, l’atto è nullo, e nulla sarà anche la cartella esattoriale.

Mentre il Ministro Padoan ed il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dott.ssa Orlandi, si affrettano a distribuire comunicati stampa per cercare di salvare il salvabile, i giudici tributari continuano a ritenere nulli gli avvisi di accertamento firmati da funzionari privi di poteri o incapaci di dimostrare una valida delega del capo ufficio.

È nullo – sostiene la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (sent. n. 3818/15.) – l’accertamento notificato al contribuente se dall’atto non emerge quali siano le funzioni attribuite al delegato firmatario né il periodo di efficacia dello stesso, non essendo ammissibile unadelega a tempo indeterminato.

Gli fa eco la recentissima sentenza della Commissione Tributaria di Bari (sent. n. 946/11/15 del 30.01.2015) con cui si dà ragione al contribuente, tartassato, che aveva ricevuto un avviso di accertamento firmato da soggetto privo di delega del capo ufficio.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei primi giudici campani, il Direttore provinciale aveva attribuito espressamente la responsabilità dell’adozione degli atti finali ai vari delegati nominativamente individuati in base ad un criterio di competenza per valore, delegandogli una sua funzione. Ma, nel caso di specie, difettano i presupposti di legge, in quanto dall’atto depositato non si potevano evincere:

  • le specifiche e motivate esigenze di servizio che avevano determinato l’attribuzione delle funzioni al delegato firmatario
  • né il periodo di efficacia dello stesso.

La CTP ammonisce: non è ammissibile una delega, da parte del dirigente, ai funzionari dell’agenzia che sia a tempo indeterminato.

Nel caso della CTP di Bari, l’Agenzia delle Entrate, in presenza di una contestazione da parte del contribuente, deve dimostrare che il funzionario fosse effettivamente munito di delega. Ma non può trattarsi di un semplice ordine di servizio – quello cioè con cui il direttore attribuisce ai vari capi team le attività da svolgere – ma deve essere una vera e propria delega, che dia il potere al delegato di impegnare, verso l’esterno, e in particolare nei confronti dei contribuenti, il Fisco italiano.

Attenzione.  è bene ricordare che lo scandalo dei “falsi dirigenti” riguarda solo gli atti provenienti dall’Agenzia delle Entrate (e quindi: imposte dirette come Irpef, e l’Iva). Restano fuori imposte locali (Imu, Tares, Tari, Tarsu, ecc.), contravvenzioni per codice della strada e contributi previdenziali Inps.
In secondo luogo, l’Agente per la riscossione è coinvolto solo in seconda battuta (non si tratta, infatti, dei dirigenti di Equitalia). Per come abbiamo già detto, la nullità delle cartelle di Equitalia è una mera conseguenza posto che nessun atto amministrativo può dirsi valido se ha, come presupposto, un altro atto dichiarato nullo.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/

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