Con la Decisione (UE) 2025/703 del 27 marzo 2025, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 aprile 2025, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la posizione da assumere in seno al Comitato misto CETA relativamente all’adozione di regole supplementari per l’accesso a procedure accelerate nella risoluzione delle controversie tra investitori e Stati. Il nuovo regime si rivolge in modo specifico a persone fisiche e piccole e medie imprese (PMI), con l’obiettivo di semplificare l’accesso agli strumenti di tutela previsti dall’Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra Unione europea e Canada.
L’intervento normativo risponde alla necessità, condivisa a livello istituzionale, di garantire equità di accesso alle procedure arbitrali anche per soggetti con minori risorse finanziarie e organizzative. Questo obiettivo trova fondamento tanto nel testo dell’accordo quanto negli strumenti interpretativi e giurisprudenziali elaborati negli ultimi anni.
Contesto giuridico e quadro applicativo
Il CETA, firmato il 30 ottobre 2016 e applicato provvisoriamente dal 21 settembre 2017, ha istituito un sistema giurisdizionale per gli investimenti (Investment Court System) che consente agli investitori di avvalersi di un meccanismo di risoluzione delle controversie nei confronti dello Stato ospitante. Tuttavia, il ricorso a tale meccanismo è risultato, di fatto, più agevole per imprese strutturate o multinazionali, a causa di costi elevati, tempistiche complesse e oneri procedurali significativi.
Proprio per correggere questo squilibrio, l’articolo 8.39 del CETA prevede la possibilità di introdurre regole supplementari mirate a ridurre l’onere finanziario per alcune categorie di investitori. La Decisione 2025/703 rappresenta l’attuazione concreta di tale previsione, e definisce in modo dettagliato modalità e criteri per l’accesso a una procedura accelerata, accompagnata da semplificazioni in materia di costituzione del tribunale, termini processuali e gestione della documentazione.
I principali elementi della decisione
Secondo quanto stabilito dal Comitato misto CETA, possono accedere alla procedura accelerata gli investitori che presentino una richiesta formale entro la presentazione dell’istanza arbitrale, allegando elementi oggettivi tra cui:
- assetto proprietario e documentazione finanziaria;
- prova della qualifica di persona fisica o PMI;
- informazioni sul numero di dipendenti e sul fatturato.
Il convenuto (cioè lo Stato o l’Unione europea) dovrà esprimersi sulla richiesta entro 45 giorni, motivando in caso di diniego. In presenza di accordo tra le parti, la controversia è affidata a un membro unico del tribunale, designato secondo criteri di terzietà, con l’impegno a concludere l’iter decisionale entro 180 giorni dall’udienza.
In aggiunta, viene chiarita la possibilità di mediazione, in conformità con le decisioni precedenti del Comitato per i servizi e gli investimenti, e sono previste modalità specifiche per la riunione di domande connesse, anche al fine di evitare duplicazioni procedurali.
Impatto per le PMI e per gli investitori individuali
L’introduzione delle nuove regole consente alle PMI e alle persone fisiche di accedere a una tutela più efficace e meno onerosa in presenza di controversie di natura transnazionale legate agli investimenti. Ciò è particolarmente rilevante in settori a forte presenza di operatori medio-piccoli, come l’agroalimentare, il manifatturiero o l’export di servizi professionali, tutti ambiti in cui si registrano relazioni crescenti tra operatori italiani e canadesi.
Nel caso specifico delle PMI del Sud Italia, che spesso manifestano interesse verso mercati internazionali ma incontrano difficoltà nell’affrontare i costi di assistenza legale in ambito estero, l’adozione di un iter arbitrale semplificato e definito nei tempi rappresenta una concreta opportunità. Le regole introdotte riconoscono esplicitamente le esigenze di accessibilità economica e sostenibilità procedurale, in linea con i principi sanciti anche nel parere C-1/17 della Corte di giustizia dell’Unione europea.
La posizione della Canadian Chamber in Italy
In occasione della pubblicazione della decisione, Caterina Passariello, Presidente della Canadian Chamber in Italy, ha dichiarato:
“La decisione del Consiglio dell’Unione europea rappresenta un passo importante verso un commercio più accessibile e trasparente. Per le piccole e medie imprese italiane che intendono investire o esportare in Canada, la possibilità di accedere a una procedura snella e definita nei costi è un elemento che può realmente fare la differenza. È auspicabile che tali strumenti siano accompagnati da un’adeguata informazione a livello territoriale, così che le imprese possano valutare consapevolmente le opportunità offerte dal CETA.”
La dichiarazione sottolinea la rilevanza strategica di tali strumenti nella promozione dell’internazionalizzazione, soprattutto in un quadro economico che richiede maggiore tutela e prevedibilità per gli operatori più esposti.
Prospettive e osservazioni finali
La Decisione (UE) 2025/703 si inserisce in un processo più ampio di evoluzione del diritto commerciale internazionale e di progressivo adattamento dei meccanismi di risoluzione delle controversie agli standard di equità e proporzionalità. Si tratta di un’evoluzione normativa che, seppur ancora circoscritta all’ambito CETA, potrebbe costituire un modello per altri accordi bilaterali o multilaterali attualmente in fase di revisione o negoziazione.
Per il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno, è fondamentale monitorare con attenzione le opportunità derivanti da questo strumento, anche con il supporto di associazioni, camere di commercio e professionisti esperti in diritto internazionale e contrattualistica cross-border.
L’obiettivo rimane quello di facilitare un accesso equo e sostenibile alla giustizia economica globale, offrendo alle PMI italiane non solo strumenti di difesa, ma anche un quadro regolamentare più coerente con le loro effettive capacità operative.