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venerdì, Marzo 29, 2024
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Stop al sequestro conservativo per debiti fiscali

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Niente sequestro conservativo di beni d’impresa se l’Agenzia delle Entrate non comprova il rischio di insolvenza sul debito pendente: la sentenza.

Niente sequestro conservativo di beni in presenza di un debito fiscale se manca il fondato pericolo di non riscuotere il credito pendente, che seppur ingente di per sè non rappresenta in quanto tale un rischio di insolvenza: è in estrema sintesi il contenuto di una una recente sentenza della CTP di Cremona (n. 179/01/14), con cui la Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato un’istanza cautelare dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’impresa inadempiente.

Sequestro conservativo

Il sequestro cautelativo è regolamentato dall’articolo 671 del codice civile, il quale prevede espressamente che il giudice possa autorizzarlo «su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito». Nel caso in oggetto, l’Agenzia delle Entrate contesta pendenze fiscali ingenti ma senza evidenziare i rischi di insolvenza:

«non ha precisato su cosa possa fondarsi il prospettato timore, dal momento che non ha fatto cenno ad alcuno specifico comportamento, tenuto dalla debitrice, che possa far ritenere in atto o quantomeno programmato un depauperamento del suo patrimonio». Nell’istanza «è evocata la consistenza del credito tributario»: questo «dato, in sé, è però inappagante».

Insomma, non basta. La giurisprudenza sottolinea la necessaria presenza ed espressa indicazione di un fondato timore di perdere il credito, che pertanto deve essere adeguatamente motivato dalla parte ricorrente (in questo caso il Fisco), mentre non si può in ogni caso ammettere che l’onere della prova spetti al debitore.

Quindi, per ammettere il pignoramento vanno esposti i motivi fondati che alimentano il rischio di perdere il credito, mentre «il constatato difetto di ragioni concretamente fondanti il necessario requisito del periculum in mora assorbe ogni ulteriore considerazione sul tema della probabile fondatezza della pretesa». Tradotto: se mancano le ragioni per cui il creditore teme di perdere le somme dovute non si autorizza nulla, senza nemmeno entrare nel merito dell’eventuale fondatezza o meno della pretesa.

fonte: www.pmi.it

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